Sez. 3, Sentenza n. 9142 del 04/07/1983 Ud. (dep. 03/11/1983) Rv. 160986 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATO DI OMESSO RIENTRO DI CAPITALI ALL'ESTERO - EFFETTUATO RIENTRO - CAUSA DI NON PUNIBILITÀ - LIMITAZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E FISCALI - FATTISPECIE: IMBARCAZIONE CON BANDIERA OMBRA.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATO DI OMESSO RIENTRO DI CAPITALI ALL'ESTERO - EFFETTUATO RIENTRO - CAUSA DI NON PUNIBILITÀ - LIMITAZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E FISCALI - FATTISPECIE: IMBARCAZIONE CON BANDIERA OMBRA.*
L'art. 3 legge 8 ottobre 1976 n. 689, che ha sostituito l'art. 2 legge 30 aprile 1976, n. 159, non introduce una causa di non punibilità per le sanzioni penali previste dalle leggi valutarie, ma si limita a rendere inapplicabili solo le sanzioni amministrative previste dalle leggi suddette. Infatti il citato articolo, dopo aver precisato le modalità o le condizioni per il rientro in Italia dei capitali e delle attività possedute all'estero dai cittadini italiani, stabilisce che l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra rende inapplicabili le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto. (fattispecie relativa ad imbarcazione battente bandiera panamense e ad imputazione di contrabbando non sussistendo le condizioni per l'importazione temporanea di cui all'art. 216 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 in materia doganale).*
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216, Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 art. 2 CORTE COST., Legge 08/10/1976 num. 689 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)