Sez. 3, Sentenza n. 7096 del 24/04/1984 Ud. (dep. 10/08/1984) Rv. 165457 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATI VALUTARI - RIENTRO DI CAPITALI ALL'ESTERO - SANATORIA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, VALUTARIE E FISCALI - CONTRABBANDO DI IMBARCAZIONE CON BANDIERA OMBRA - ESCLUSIONE DI SANATORIA.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATI VALUTARI - RIENTRO DI CAPITALI ALL'ESTERO - SANATORIA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, VALUTARIE E FISCALI - CONTRABBANDO DI IMBARCAZIONE CON BANDIERA OMBRA - ESCLUSIONE DI SANATORIA.*
La sanatoria prevista dall'art. 2, secondo comma, legge 30 aprile 1976 n. 159, sostituito ed integrato dall'art. 3, quinto comma, legge 8 ottobre 1976 n. 689, è limitata alle sole sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto e non si estende a quelle penali previste da tali leggi. Pertanto, l'osservanza delle prescrizioni dettate dalla legge valutaria al fine di consentire la sanatoria della illegittima Esterovestizione di capitali e di attività esistenti in Italia non esclude la punibilità del concorrente reato di contrabbando di imbarcazione battente bandiera estera, la cui navigazione in acque nazionali sia avvenuta in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956. (Conf mass n 160986).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1976 num. 159 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 08/10/1976 num. 689 art. 3 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)