Sez. L, Sentenza n. 1469 del 18/02/1997 (Rv. 502498 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Straordinaria - Applicabilità alle imprese di spedizione - Decorrenza - Fruibilità dell'indennità ex 7 della legge n. 223 del 1991 da parte di lavoratore collocato in mobilità prima di detta legge - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria a favore delle imprese di spedizione è stato introdotto per la prima volta con il D.L. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993 n. 236 (art. 7, comma settimo), con la conseguenza che non può beneficiare dell'indennità prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 il lavoratore collocato in mobilità prima dell'entrata in vigore del suddetto D.L. (avvenuta in data 11 maggio 1993).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 7, Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)