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Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013 (Rv. 628213 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Mancata notificazione della sentenza al debitore - Decorrenza del termine per il reclamo previsto dall'art. 18 legge fall. - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628213-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'omissione della notifica della sentenza di fallimento al debitore non comporta la nullità della sentenza stessa, ma solo la mancata decorrenza del termine di trenta giorni per proporre reclamo ai sensi dell'art. 18 legge. fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)