Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12654 del 05/06/2014 (Rv. 631346 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Reclamo ex art. 18 legge fall. - Termine per la sua proposizione - Decorrenza - Amministratore della società fallita - Dalla data dell'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese - Fondamento - Pregressa conoscenza della sentenza di fallimento - Irrilevanza - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 18, quarto comma, legge fall. (nel testo novellato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento decorre, per l'amministratore della società fallita, dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, dovendosi dare prevalenza al dato formale piuttosto che all'effettiva conoscenza della sentenza stessa (oltretutto di difficile individuazione), atteso il suo interesse a rimuovere gli eventuali effetti riflessi, in termini di responsabilità civile e penale, che possono derivare a suo danno dal fallimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva individuato il termine "a quo" per l'impugnazione dell'amministratore nella comunicazione della sentenza di fallimento effettuata nei suoi confronti dal curatore).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)