Sez. 2, Sentenza n. 1059 del 20/03/1975 (Rv. 374479 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
Ai fini dell'interpretazione della motivazione della sentenza sottoposta al controllo di legittimita, la Corte di Cassazione non puo limitarsi a prenderne in considerazione isolatamente le singole parti, anche se queste siano dedicate ciascuna ad argomenti corrispondenti a diversi temi di contestazione, ma deve valutare la motivazione nel suo complesso, potendo la ratio decidendi in ordine ad un determinato punto della controversia risultare, in tutto o in parte, dagli argomenti addotti dal giudice del merito per giustificare la decisione di uno o di altri punti, specialmente quando tra questi ultimi ed il primo sussista un rapporto di logica connessione. (V 3095/72, mass n 360873; 430/72, mass n 356351).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)