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Sez. 1, Sentenza n. 430 del 18/02/1972 (Rv. 356351 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE - CONTENUTO PRECETTIVO DELLA PRONUNCIA GIURISDIZIONALE - CORRELAZIONE TRA MOTIVAZIONE E DISPOSITIVO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356351-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE - CONTENUTO PRECETTIVO DELLA PRONUNCIA GIURISDIZIONALE - CORRELAZIONE TRA MOTIVAZIONE E DISPOSITIVO - NECESSITA.*

Poiche le varie parti della sentenza si integrano tra loro, nel senso che le argomentazioni ed affermazioni contenute nella motivazione valgono a chiarire e precisare l'effettiva volonta del giudice in ordine alla decisione adottata, della quale costituiscono l'antecedente logico, la portata precettiva della pronunzia giurisdizionale va ricercata ed individuata sulla base della correlazione tra parte dispositiva e parte motiva (art 132, n 4 e 5, cod proc civ e art 118 disp attuazione cod proc civ). (nella specie, e stato ritenuto che erroneamente i giudici del merito avevano proceduto ad una separata valutazione della parte motiva e di quella dispositiva della sentenza, dando poi Rilevanza esclusiva al momento precettivo, dopo avere peraltro affermata, senza adeguata motivazione, la incongruenza logica delle due parti, e pervenendo in tal modo ad un'interpretazione correttiva della sentenza sulla base dell'apodittica asserzione che la motivazione su un punto in contestazione non trovava rispondenza nel dispositivo e doveva, quindi, considerarsi 'sovrabbondantè). (V 1760'70, mass n 347721).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)