Sez. 2, Sentenza n. 3744 del 21/02/2006 (Rv. 594125 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Rimedi impugnatori esperibili - Dipendenza dall'oggetto della controversia - Controversia soltanto sulla misura - Ricorso in cassazione - Controversia sulla debenza - Rimedio ordinario dell'appello - Espressa qualificazione da parte del giudice - Rilevanza - Sussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, il principio secondo il quale, allorché venga proposta opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del professionista, il provvedimento conclusivo assume veste, alternativamente, di ordinanza impugnabile con il solo ricorso per cassazione all'esito della speciale procedura camerale - se la controversia involge soltanto la misura del compenso - ovvero di sentenza emessa all'esito di un normale giudizio contenzioso soggetta ai normali mezzi di impugnazione - se la questione ha ad oggetto non soltanto quella misura, ma gli stessi presupposti del diritto vantato dall'opposto - trova un limite nel caso in cui, essendo insorta tra le parti una controversia circa l'ordine del processo e il provvedimento conclusivo di esso, lo stesso giudice abbia espressamente qualificato tale provvedimento, sia pur anticipatamente e al limitato fine si stabilire le modalità di trattazione della causa (ovvero di disporre per l'ulteriore corso del procedimento), senza con ciò risolvere questioni di competenza né così emettendo una pronuncia potenzialmente idonea a risolvere la lite (suscettibile, come tale, di passare in giudicato). In tal caso, difatti, ai fini delle impugnazione esperibili, al principio della natura sostanziale del provvedimento si sostituiscono quelli dell'affidamento e della certezza, con la conseguenza che la qualificazione data dal giudice al provvedimento "de quo", giusta o meno che sia, determina "ipso facto" anche il tipo di impugnazione legittimamente proponibile, senza che rilevi, in contrario, la circostanza per cui la qualificazione intervenga, nella specie, con un provvedimento ordinatorio diverso e precedente rispetto a quello da impugnare.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)