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Sez. 3, Sentenza n. 11424 del 01/08/2002 (Rv. 556489 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Obbligazione al pagamento dell' IVA in favore del prestatore di servizi - Sussistenza - Detraibilità da parte del debitore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556489-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

L'eventualità che la parte debitrice, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'IVA dovuta non incide sulla sua obbligazione nei confronti del prestatore di servizi, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la previsione del pagamento dell'IVA in aggiunta a quanto dovuto per una prestazione deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione se dovuta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)