Sez. 3, Ordinanza n. 960 del 16/01/2009 (Rv. 606335 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Provvedimento di liquidazione dell'onorario - Decisione di questioni attinenti alla sussistenza del credito del professionista - Conseguenza - Natura di sentenza - Sussistenza - Impugnabilità per cassazione - Esclusione - Appellabilità - Necessità - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
La speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli artt. 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942, n. 794, può essere proposta soltanto quando vi sia controversia tra l'avvocato ed il cliente sulla misura del compenso, ma non quando sia in discussione la sussistenza stessa del diritto al compenso. Ne consegue che ove il giudice, adìto con ricorso ai sensi dell'art. 28 della legge citata, pronunci ordinanza con la quale statuisca sia sulla misura del compenso, sia sulla sua spettanza, tale provvedimento ha natura di sentenza e deve, perciò, essere appellato e non impugnato come ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost. (come, invece, verificatori nella fattispecie, con conseguente declaratoria di inammissibilità del formulato ricorso).
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)