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Sez. 3, Sentenza n. 11885 del 01/12/1993 (Rv. 484569 - 01)

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Esecutorietà - In genere | Nuova notificazione del decreto per l'esecuzione forzata - Esclusione - Informazione al debitore della conseguita esecutorietà del decreto - Necessità - Mezzi - Forme - Insussistenza.
Stato
decisa il 1993-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484569-01

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Esecutorietà - In genere

Nell'esecuzione forzata promossa in base a decreto ingiuntivo esecutivo non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo, ma è sufficiente che con l'atto di precetto il debitore sia informato della conseguita esecutorietà del medesimo decreto attraverso la citazione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, indipendentemente dalla osservanza di prescrizioni formali nella loro indicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 654

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)