Sez. 3, Sentenza n. 11885 del 01/12/1993 (Rv. 484569 - 01)
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Esecutorietà - In genere | Nuova notificazione del decreto per l'esecuzione forzata - Esclusione - Informazione al debitore della conseguita esecutorietà del decreto - Necessità - Mezzi - Forme - Insussistenza.
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Esecutorietà - In genere
Nell'esecuzione forzata promossa in base a decreto ingiuntivo esecutivo non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo, ma è sufficiente che con l'atto di precetto il debitore sia informato della conseguita esecutorietà del medesimo decreto attraverso la citazione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, indipendentemente dalla osservanza di prescrizioni formali nella loro indicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 654
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)