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Sez. 3, Sentenza n. 14729 del 21/11/2001 (Rv. 550474 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE | Decreto ingiuntivo - Esecutorietà - Nuova notifica - Necessità - Esclusione - Menzione, nel precetto, del provvedimento e della formula esecutiva, in ogni caso di esecutorietà - Sufficienza.
Stato
decisa il 2001-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550474-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 654 cod. proc. civ., a norma della quale se il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non è necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, è volta a semplificare l'inizio del procedimento esecutivo e perciò trova applicazione in ogni ipotesi di esecutorietà del provvedimento monitorio, e non solo quando essa venga concessa per essere stata respinta l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 654, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)