Sez. 3, Sentenza n. 14729 del 21/11/2001 (Rv. 550474 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE | Decreto ingiuntivo - Esecutorietà - Nuova notifica - Necessità - Esclusione - Menzione, nel precetto, del provvedimento e della formula esecutiva, in ogni caso di esecutorietà - Sufficienza.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE
La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 654 cod. proc. civ., a norma della quale se il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non è necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, è volta a semplificare l'inizio del procedimento esecutivo e perciò trova applicazione in ogni ipotesi di esecutorietà del provvedimento monitorio, e non solo quando essa venga concessa per essere stata respinta l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 654, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)