Sez. 3, Sentenza n. 2743 del 04/11/2005 Ud. (dep. 24/01/2006) Rv. 232923 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Detenzione a scopo commerciale di programmi per elaboratore abusivamente riprodotti - Finalità promozionale o dimostrativa - Reato di cui all'art. 171 bis L. n. 633/1941 - Sussistenza - Fattispecie relativa a condotta posta in essere prima dell'entrata in vigore della L. n. 248 del 2000. .
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Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 171 bis L. 22 aprile 1941 n. 633 (anche nella formulazione precedente all'entrata in vigore dell'art. 13 L. 18 agosto 2000 n. 248, che ha, tra l'altro, sostituito la previsione dello "scopo di lucro" con quella più generica del fine di "profitto"), costituisce detenzione a scopo commerciale di programmi per elaboratore abusivamente riprodotti anche quella che sia finalizzata ad un uso esclusivamente dimostrativo o promozionale di detti programmi.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)