Sez. 3, Sentenza n. 33896 del 28/06/2001 Ud. (dep. 19/09/2001) Rv. 220344 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Reato di cui all'art. 171 bis legge n. 633 del 1941 - Nuova disposizione di cui all'art. 13 legge n. 248 del 2000 - Continuità normativa - Sussistenza - Identità di tutela penale - Fondamento.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
Sussiste continuità normativa tra il reato di cui all'art. 171 bis della legge 22 aprile 1941 n. 633 (introdotto dall'art. 10 del D.L.G. 29 dicembre 1992 n. 518), che sanzionava la detenzione a scopo commerciale, per fini di lucro, di copie abusivamente duplicate di programmi per elaboratori, e l'art. 13 della legge 18 agosto 2000 n. 248, che punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale i detti programmi privi del contrassegno della SIAE, atteso che non vi è stato un ampliamento della tutela penale, configurando le variazioni lessicali apportate soltanto una corretta specificazione del campo di applicazione della disposizione. (La Corte ha in particolare affermato che la sostituzione della dizione "scopo di lucro" con "scopo di profitto" risulta solo tesa a superare le questioni interpretative correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale, così come quella della espressione "detenzione per scopo commerciale" con "detenzione per scopo commerciale o imprenditoriale" chiarisce l'ambito della tutela di cui al D.L.G. n. 518 del 1992, che ha introdotto il citato art. 171 bis).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 bis CORTE COST., Legge 18/08/2000 num. 248 art. 13, Decreto Legisl. 29/12/1992 num. 518 art. 10, Legge 19/12/1992 num. 489, Direttive Commissione CEE 14/05/1991 num. 250
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)