Sez. L, Sentenza n. 25422 del 03/12/2009 (Rv. 611988 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ORGANI | Dirigenza amministrativa sanitaria - Direttore amministrativo della ASL - Clausola di risoluzione automatica del contratto di lavoro in caso di cessazione dalla carica del direttore generale - Nullità per contrasto con norme imperative o con la legislazione di settore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie concernente il direttore amministrativo di una ASL calabrese cui non era applicabile, "ratione temporis", la disciplina legislativa regionale in tema di risoluzione automatica.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ORGANI
In tema di dirigenza amministrativa sanitaria, la clausola che preveda la risoluzione automatica del contratto di lavoro del direttore amministrativo della ASL, in caso di cessazione dalla carica del direttore generale che ha proceduto alla nomina, non contrasta con le norme imperative in materia di contratto di lavoro subordinato - assumendo rilievo la natura parasubordinata del rapporto ai soli effetti previsti dalla legge (rito processuale, conseguenze del ritardato pagamento dei corrispettivi) -, né con i principi generali di settore, i quali, in considerazione della peculiare natura fiduciaria della nomina del direttore amministrativo, prevedono la risoluzione di diritto del contratto del direttore amministrativo ex art.3, comma 7, del d.lgs. n.502 del 1993, con previsione in seguito soppressa dal d.lgs. n. 229 del 1999, che ha attribuito alle singole regioni il potere di disciplinare autonomamente le cause di risoluzione del rapporto di lavoro con la dirigenza amministrativa (art. 3-bis, comma 8, del d.lgs. n. 502 cit.). (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto legittimo il provvedimento di revoca adottato dal commissario straordinario di una ASL calabrese nei confronti del direttore amministrativo, alla cessazione del direttore generale che aveva proceduto alla nomina, in applicazione della clausola di risoluzione automatica inserita nel contratto di lavoro del dirigente amministrativo, cui non era applicabile, "ratione temporis", la disciplina regionale in tema di risoluzione automatica in caso di cessazione dalla carica del direttore generale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 299, Legge Reg. Calabria 19/03/2004 num. 11 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)