Sez. 1, Sentenza n. 243 del 06/02/1970 (Rv. 345068 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - REQUISITI DI VALIDITA - INDICAZIONE DELLA CAUSA DEL CREDITO - FORMULE SINTETICHE ADOTTATE USUALMENTE DAGLI UFFICI IMPOSITORI - IDONEITA - CONDIZIONI - MENZIONE DELL'ATTO PUBBLICO RELATIVO AL TRASFERIMENTO COLPITO DALL'IMPOSTA - SUFFICIENTE - PLURALITA DI TRASFERIMENTI CONTENUTI NELL'ATTO - IRRILEVANZA.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - REQUISITI DI VALIDITA - INDICAZIONE DELLA CAUSA DEL CREDITO - FORMULE SINTETICHE ADOTTATE USUALMENTE DAGLI UFFICI IMPOSITORI - IDONEITA - CONDIZIONI - MENZIONE DELL'ATTO PUBBLICO RELATIVO AL TRASFERIMENTO COLPITO DALL'IMPOSTA - SUFFICIENTE - PLURALITA DI TRASFERIMENTI CONTENUTI NELL'ATTO - IRRILEVANZA.*
La validita dell'ingiunzione fiscale - che costituisce l'atto con il quale l'ente pubblico accerta un proprio credito di denaro ed intima al debitore di soddisfarlo - e subordinata (come si desume dall'art 86 delle istruzioni ministeriali del 10 settembre 1866 impartite per l'esecuzione della legge di registro 14 luglio 1866 n 3121, nonche dalla intrinseca natura dell'ingiunzione stessa) alla esigenza della indicazione della 'causa del creditò, dovendo il contribuente essere posto in condizione di conoscere, con la necessaria precisione, non solo l'ammontare, ma anche la causale del tributo che gli viene richiesto. A soddisfare la predetta esigenza possono, tuttavia ritenersi idonee anche le formule sintetiche usualmente adottate dagli uffici impositori, purche sufficienti a rendere noto all'intimato il presupposto di diritto e di fatto dell'ordine amministrativo. (nella specie e stato ritenuto sufficiente elemento di indicazione, nei sensi ed ai fini specificati in massima, la menzione dell'atto pubblico con il quale era avvenuto il trasferimento colpito da tributo ed e stato, altresi, ritenuto irrilevante che l'atto medesimo comprendesse piu trasferimenti, in quanto ogni ragione di dubbio sul negozio al quale concretamente si riferiva l'ingiunzione era esclusa dalla circostanza che erano menzionati anche i soggetti fra i quali il negozio stesso era intervenuto).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)