diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 643 del 11/03/1974 (Rv. 368451 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - REQUISITI - CAUSA DEL CREDITO FISCALE - INDICAZIONE - FORMULE SINTETICHE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368451-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - REQUISITI - CAUSA DEL CREDITO FISCALE - INDICAZIONE - FORMULE SINTETICHE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

Per soddisfare l'esigenza dell'indicazione della causa del credito nell'ingiunzione fiscale, possono essere ritenute idonee le formule sintetiche usualmente adottate dagli uffici impositori, purche idonee a consentire in concreto l'individuazione dell'origine del credito. (nella specie, risultava indicato il numero della posizione assicurativa Inail cui si riferiva l'ingiunzione di pagamento dei contributi). (Conf 243'70, mass n 345068).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)