Sez. 1, Sentenza n. 1996 del 18/06/1968 (Rv. 334022 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DA PARTE DELL'APPELLANTE - LIMITI - COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITA*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DA PARTE DELL'APPELLANTE - LIMITI - COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITA*
La mancata restituzione del fascicolo di parte, ritirato su autorizzazione dell, istruttore, entro il termine fissato o, in Mancanza, almeno alla udienza di discussione, in quanto impedisce al giudice quella conoscenza degli Atti per consentire la quale e stata prescritta la presentazione del fascicolo, rende operante la sanzione di improcedibilita dell, appello, prevista dall, art.348 comma 2 cod. proc. civ. tale sanzione non e pero applicabile quando il giudice di secondo grado possa attingere, attraverso il fascicolo dell'appellato e quello di ufficio, gli elementi necessari per la decisione, ma non puo farsi richiamo a questo temperamento del principio della improcedibilita dell, appello per mancata restituzione del fascicolo, allorche il giudice di appello neppure disponga, tra gli Atti su cui potrebbe fondare la decisione, della copia autentica della sentenza impugnata. Conforme alla sentenza n. 1030-66, massima n. 322062.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)