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Sez. 3, Sentenza n. 2191 del 27/06/1972 (Rv. 359462 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - DESUMIBILITA ALIUNDE DEGLI ELEMENTI NECESSARI PER LA DECISIONE - IRRILEVANZA - RIMESSIONE ILLEGITTIMA DELLA CAUSA IN ISTRUTTORIA PER L'ESPLETAMENTO D'UNA PROVA - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359462-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - DESUMIBILITA ALIUNDE DEGLI ELEMENTI NECESSARI PER LA DECISIONE - IRRILEVANZA - RIMESSIONE ILLEGITTIMA DELLA CAUSA IN ISTRUTTORIA PER L'ESPLETAMENTO D'UNA PROVA - SANATORIA - ESCLUSIONE.*

Il mancato deposito del fascicolo dell'appellante, ritirato nel corso per procedimento, comporta l'improcedibilita dell'appello, a nulla rilevando che il giudice possa attingere aliunde il materiale necessario per la decisione del gravame. Ne puo fungere da sanatoria la rimessione della causa in istruttoria disposta illegittimamente al fine dell'espletamento di una prova, in quanto il giudice di secondo grado, una volta riservata la causa per la decisione, deve necessariamente pronunziare l'eventuale improcedibilita dell'appello. (Conf sulla prima parte 143'71, mass n 349516; 1602'70, mass n 347511 (Conf 3429'69, mass n 343519; contra 1996'68, mass n 334022; 1036'66, (contra mass n 322062).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 3, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)