diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1030 del 21/04/1966 (Rv. 322062 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DA PARTE DELL'APPELLANTE - LIMITI - COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1966-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322062-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DA PARTE DELL'APPELLANTE - LIMITI - COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITA.*

La mancata restituzione del fascicolo di parte, ritirato su autorizzazione dell'istruttore, entro il termine fissato o, in Mancanza, almeno alla udienza di discussione, in quanto impedisce al giudice quella conoscenza degli Atti per consentire la quale e stata prescritta la presentazione del fascicolo, rende operante la sanzione di improcedibilita dell'appello, prevista dall'art 348 comma secondo cod proc civ. tale sanzione non e pero applicabile quando il giudice di secondo grado possa attingere, attraverso il fascicolo dell'appellato e quello di ufficio, gli elementi necessari per la decisione: ma non puo farsi richiamo a questo temperamento del principio della improcedibilita dell'appello per mancata restituzione del fascicolo, allorche il giudice di appello neppure disponga, tra gli Atti su cui potrebbe fondare la decisione, della copia autentica della sentenza impugnata. (V 752/65; 1978/63; 1583/63; 1257/63; 1707/62; 1352/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)