Sez. 5, Sentenza n. 8932 del 29/04/2005 (Rv. 580875 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Base imponibile - Determinazione - Criteri - Fabbricati iscritti in catasto - Applicazione del valore catastale - Legittimità - Valore cosiddetto "contabile" - Irrilevanza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, qualora un immobile risulti provvisto di rendita catastale, l'imposta deve essere applicata in base a tale rendita, e non è consentito al contribuente contestarne l'applicazione sulla base di tali parametri, asserendo che essi sono errati e appellandosi al valore "contabile" del bene, sicchè l'eventuale erroneità della classificazione catastale potrà essere fatta valere con le modalità di legge, in via incidentale, davanti al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero mediante formale istanza di rimborso, dopo avere, comunque, dichiarato il valore del bene in base alle risultanze catastali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)