Sez. 2, Sentenza n. 695 del 16/02/1977 (Rv. 384266 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - CORTILI TRA EDIFICI LIMITROFI DI DIVERSA PROPRIETA - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - NECESSITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - CORTILI TRA EDIFICI LIMITROFI DI DIVERSA PROPRIETA - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - NECESSITA.*
La presunzione di comunione dei cortili di fabbricati condominiali, prevista dall'art 1117 cod civ, si estende anche ai cortili compresi tra edifici limitrofi, pur se appartenenti a proprietari diversi, in quanto tale presunzione si fonda sulla normale destinazione del cortile al servizio dell'edificio in condominio e la medesima situazione si puo realizzare anche nel caso di destinazione all'uso ed alle necessita di piu edifici limitrofi. A vincere la presunzione di comunione, la quale trae origine dal silenzio del titolo, e necessario che il 'titolo contrariò - vale a dire l'attribuzione di proprieta esclusiva ad una od a determinate persone - risulti in modo non equivoco. (V 3197/75, mass n 377310).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)