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Sez. 2, Sentenza n. 3064 del 19/04/1988 (Rv. 458587 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO - CONSULENZA SOSTITUENTE L'ISPEZIONE GIUDIZIALE - UTILIZZAZIONE COME MEZZO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - MANCATA AMMISSIONE - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1988-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458587-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO - CONSULENZA SOSTITUENTE L'ISPEZIONE GIUDIZIALE - UTILIZZAZIONE COME MEZZO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - MANCATA AMMISSIONE - ILLEGITTIMITÀ.*

Se è vero che, normalmente, la consulenza tecnica non è mezzo di prova, ma mezzo di valutazione, sotto il profilo tecnico-scientifico, di dati già acquisiti, tuttavia, in alcuni casi - quando, ad esempio, la consulenza supplisce l'ispezione giudiziale nell'ipotesi che quest'ultima si debba eseguire con l'assistenza di un consulente o l'intervento di quest'ultimo sia necessario per rilevare la consistenza e le caratteristiche tecniche di un'opera e per accertarne il valore - la consulenza costituisce un mezzo di prova. Pertanto, in queste ipotesi, viola la legge processuale il giudice del merito che ne rifiuta l'ammissione sotto il profilo che la parte non abbia adempiuto con tale richiesta all'Onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ.. (Conf 4991/84, mass n 436846).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)