Sez. L, Sentenza n. 6166 del 05/07/1996 (Rv. 498393 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO | Utilizzazione come mezzo di prova - Ammissibilità - Condizioni - Mancata ammissione da parte del giudice del merito - Illegittimità.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO
La consulenza tecnica - normalmente disposta per fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già probatoriamente acquisiti - può anche costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento non solo di valutazione tecnica, ma anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche; in tali ipotesi viola la legge processuale il giudice del merito che ne rifiuta l'ammissione sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte dell'istante, dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)