diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 4196 del 14/03/1995 Ud. (dep. 19/04/1995) Rv. 201265 - 01

Stupefacenti - In genere | Attenuante speciale per la collaborazione - Comportamento atto ad integrarla - Necessità che l'agente abbia evitato ulteriore attività criminosa - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201265-01

Stupefacenti - In genere

La circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma settimo d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (utile collaborazione) mira esclusivamente ad evitare l'ulteriore attività criminosa: la stessa pertanto è integrata solo quando l'agente, direttamente o anche con l'aiuto fornito a coloro che compiono le indagini, abbia raggiunto in effetti siffatto risultato.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)