Sez. 4, Sentenza n. 12323 del 27/04/1999 Ud. (dep. 30/10/1999) Rv. 215005 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante della collaborazione prevista dall'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Semplice indicazione del nascondiglio della droga - Configurabilità della circostanza - Esclusione - Ragioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Per la configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma settimo, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (t.u. in materia di stupefacenti) che risponde alla ratio di prevenzione del danno sociale collegato alla diffusione della droga, è necessaria una proficua collaborazione, che porti ad evitare la commissione di ulteriori delitti o che consenta di attenuare le conseguenze del reato o di impedirne di ulteriori. Non è pertanto sufficiente la sola indicazione del nascondiglio della droga presso la propria abitazione, costituendo tale indicazione soltanto una mera anticipazione di quanto la polizia giudiziaria avrebbe potuto ottenere a seguito di una normale perquisizione.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)