diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8596 del 09/04/2013 (Rv. 625869 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Difetto di legittimazione processuale - Inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal legale rappresentante della società - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625869-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE

Poiché la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (che ha attribuito a tale adempimento efficacia costitutiva), determina l'immediata estinzione della società di capitali, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, deve ritenersi inammissibile - per carenza di capacità processuale ex art. 75, terzo comma, cod. proc. civ. - il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una società che sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca posteriore alla data suddetta, difettando la stessa di legittimazione sostanziale e processuale, trasferitasi automaticamente ai soci ex art. 110 cod. proc. civ., sia stato dichiarato o no l'evento interruttivo, nel processo in corso, dal difensore della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 110, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)