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Sez. 1, Sentenza n. 16751 del 04/07/2013 (Rv. 627131 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE | Ricorso di fallimento proposto da società estinta perché cancellata dal registro delle imprese - Idoneità ad avviare il procedimento prefallimentare - Esclusione - Fondamento - Rilevabilità officiosa in sede di reclamo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2013-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627131-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE

Il ricorso per dichiarazione di fallimento proposto da una società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta successivamente all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha attribuito a tale adempimento efficacia costitutiva, è inidoneo ad avviare il procedimento prefallimentare, attesa la carenza "ab origine" della legittimazione processuale e sostanziale dello stesso soggetto istante; tale carenza è rilevabile in via officiosa anche in sede di reclamo, in quanto attinente alla sussistenza dell'indispensabile iniziativa di parte, la sola idonea a dare impulso al procedimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)