Sez. 1, Sentenza n. 17208 del 11/07/2013 (Rv. 627095 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ | Cancellazione dal registro delle imprese - Termine per la dichiarazione di fallimento - Art. 10 legge fall. - Legittimazione a contraddire nel procedimento - Spettanza - Al liquidatore sociale - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. (novellato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi dell'art. 10 legge fall., che la società sia dichiarata fallita, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione, è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)