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Sez. 3, Sentenza n. 14381 del 03/11/2000 (Rv. 541349 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Iscrizione nell'albo professionale - Necessità - Mera volontà in tal senso manifestata dal legale rappresentante della società - Equivalenza alla iscrizione - Esclusione - Natura imperativa della norma richiedente la iscrizione - Effetti - Nullità della contraria pattuizione tra le parti.
Stato
decisa il 2000-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541349-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

In tema di mediazione, per effetto dell'art. 6, comma primo, della legge n. 39 del 1989, la mancata iscrizione di chi eserciti detta attività nell'apposito albo professionale esclude il diritto alla provvigione, senza che possa essere considerata equivalente alla effettiva iscrizione la mera volontà in tal senso manifestata dal legale rappresentante della società esercente la mediazione. E poiché la norma che prevede la necessità di tale iscrizione è imperativa - come si desume dall'art. 8 della stessa legge, il quale punisce con una sanzione amministrativa l'esercizio della mediazione in assenza di iscrizione nel ruolo, oltre a prevedere, in tal caso, l'obbligo di restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite - , è nulla la contraria pattuizione tra le parti, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, cod. civ..

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1989 num. 39 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2231

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)