Sez. 2, Sentenza n. 9380 del 27/06/2002 (Rv. 555413 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Iscrizione nell'albo professionale - Necessità - Innovazione introdotta con la legge n.39 del 1989 - Natura imperativa della norma - Effetti.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
In tema di mediazione, la necessità dell'iscrizione nell'albo professionale è prevista per l'insorgenza del diritto alla provvigione e costituisce un'innovazione introdotta dalla legge n. 39 del 1989 (art.6), finalizzata a porre in risalto la natura professionale dell'attività del mediatore. Dalla mancata iscrizione non deriva, però, la nullità di tale contratto, perché la violazione di una norma imperativa, ancorché sanzionata penalmente, non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, dato che l'art. 1418 cod. civ., con l'inciso "salvo che la legge disponga diversamente", impone all'interprete di accertare, se anche in caso di inosservanza del precetto, il legislatore abbia previsto la validità del contratto, predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti dalla norma. Il contratto de quo, pertanto, in assenza di iscrizione all'albo, non è viziato da nullità, comportando quella violazione solo la non insorgenza del diritto alla provvigione e l'applicazione della sanzione amministrativa ovvero, in caso di recidiva, l'applicazione della pena prevista per l'esercizio abusivo della professione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Legge 03/02/1989 num. 39 art. 6 CORTE COST., Legge 03/02/1989 num. 39 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)