diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4800 del 17/05/1999 (Rv. 526346 - 01)

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Mediatori finanziari - Compenso - Iscrizione nell'albo professionale - Necessità.
Stato
decisa il 1999-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526346-01

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

Per effetto dell'integrazione della legge 3 febbraio 1989 n. 39 ad opera del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1990 n. 452, recante il regolamento di attuazione della legge, il quale ha previsto una quarta sezione del ruolo dei mediatori destinata agli agenti in servizi vari, nella quale vengono iscritti gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi, nonché tutti gli altri agenti che non trovano collocazione in una delle altre tre sezioni precedenti, devono essere iscritti in detta sezione, atteso il suo carattere residuale, in particolare, i soggetti che svolgono attività di intermediazione per i contratti di finanziamento (per i quali è stata successivamente prevista dalla legge n. 108 del 1996 l'istituzione di un apposito albo) con la conseguenza, che in difetto di iscrizione, non compete al mediatore finanziario per l'opera prestata il diritto al compenso (art. 2231 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2231, Legge 03/02/1989 num. 39 art. 2, Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 21/12/1990 num. 452

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)