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Sez. 2, Sentenza n. 15466 del 05/11/2002 (Rv. 558223 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE | OperativitĂ  solo nei confronti del convenuto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558223-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE

Il divieto di cumulo fra giudizio petitorio e giudizio possessorio, stabilito dall'art. 705 cod. civ., ha carattere soggettivo, trovando fondamento nel principio " spoliatus ante omnia restituendus" e non può spiegare effetto nei confronti di persone diverse da quelle convenute in sede possessoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)