Sez. 2, Sentenza n. 5401 del 16/10/1979 (Rv. 401989 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - DUBBIO SULLA PROPRIETA DEL SUOLO OCCUPATO - ACCESSIONE INVERTITA - INAMMISSIBILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - DUBBIO SULLA PROPRIETA DEL SUOLO OCCUPATO - ACCESSIONE INVERTITA - INAMMISSIBILITA.*
Colui che, nel costruire un edificio, occupa una porzione del fondo attiguo, puo essere considerato in buona fede agli effetti dell'art 938 cod civ, quando la sua opinione di essere il proprietario del terreno occupato, sia ragionevole e accompagnata dalla scusabile ignoranza di ledere l'altrui diritto. Pertanto, se il costruttore costruisca nonostante si siano verificati fatti tali da dovere far sorgere in lui un ragionevole dubbio sulla sua proprieta, relativamente al suolo su cui sta per edificare, egli affronta un rischio che comporta necessariamente la possibilita di dovere demolire quanto costruito e lo esclude per cio stesso dalla condizione di potere fondatamente invocare la buona fede richiesta perche possa farsi luogo alla accessione invertita, la quale e prevista e disciplinata da una norma di carattere eccezionale, non soltanto in quanto derogatrice del principio quod inaedificatur solo cedit ma anche perche attua una sorta di espropriazione privata di una porzione di immobile in favore del vicino. (Conf 2474/78, mass n 391842; (Conf 434/77, mass n 383983).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)