Sez. 2, Sentenza n. 434 del 28/01/1977 (Rv. 383983 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE - CONDIZIONI - LIMITI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Perche colui che nel costruire un edificio occupa una porzione del fondo attiguo possa essere considerato in buona fede agli effetti dell'art 938 cod civ, non e sufficiente che egli abbia l'opinione di essere proprietario del terreno occupato, ma occorre anche che tale convincimento sia ragionevole ed accompagnato dalla scusabile ignoranza di ledere l'altrui diritto. Se, prima della costruzione, si sono verificati fatti tali da dover far sorgere nel costruttore un ragionevole dubbio sulla sua proprieta, relativamente al suolo su cui sta per edificare, (e questi fatti non devono necessariamente consistere nell'Azione di revindica del proprietario), e tuttavia egli costruisce ugualmente, fidando sul buon fondamento del suo ritenuto diritto, allora egli affronta un rischio che comporta necessariamente la possibilita di dover demolire quanto costruito e lo esclude per cio stesso dalla condizione di poter fondatamente invocare la buona fede richiesta perche possa farsi luogo all'accessione invertita, la quale e prevista e disciplinata da una norma a carattere eccezionale, non soltanto in quanto derogatrice del principio quod inaedificatur solo cedit ma anche perche attua una sorta di espropriazione privata di una porzione di immobile in favore del vicino.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)