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Sez. 2, Sentenza n. 2474 del 19/05/1978 (Rv. 391842 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391842-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Affinche sia ravvisabile la buona fede richiesta dall'art 938 cod civ per farsi luogo alla cosiddetta accessione invertita, non basta che il costruttore abbia l'opinione di essere proprietario del suolo altrui occupato, ma occorre altresi che tale suo convincimento sia ragionevole e accompagnato dalla scusabile ignoranza di ledere l'altrui diritto. Se prima della costruzione si sono verificati fatti tali da dover necessariamente far sorgere nel costruttore quanto meno il dubbio circa la proprieta del suolo su cui sta per edificare, egli, ove costruisca ugualmente, fidando nel fondamento del suo ritenuto diritto, affronta il rischio di dover poi demolire e, per cio stesso, si pone nella condizione di non poter domandare l'accessione invertita. Questa, infatti, e prevista e disciplinata da una norma eccezionale sia perche fa venir meno gli effetti del principio quod inaedificatur solo cedit, sia perche si risolve in una sorta di espropriazione privata di una porzione d'immobile a favore del vicino. (Conf 434/77, mass n 383983).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)