Sez. U, Sentenza n. 6505 del 27/07/1987 (Rv. 454775 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE - DIPENDENTE DI SOCIETÀ APPALTATRICE DI PUBBLICO SERVIZIO - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLE PROPRIE COMPETENZE - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ APPALTATRICE - DELLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN ORDINE AD ENTRAMBE LE DOMANDE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE - DIPENDENTE DI SOCIETÀ APPALTATRICE DI PUBBLICO SERVIZIO - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLE PROPRIE COMPETENZE - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ APPALTATRICE - DELLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN ORDINE AD ENTRAMBE LE DOMANDE.*
La domanda, con la quale il dipendente di una società, appaltatrice di pubblico servizio, chieda il pagamento delle proprie competenze lavorative nei confronti sia di detta società, sia della amministrazione committente, ai sensi dell'art. 1676 cod.civ. e fino a concorrenza dei debiti della seconda verso la prima, spetta alla cognizione del giudice ordinario anche per quanto riguarda la pretesa sollevata contro l'amministrazione, vertendosi in tema di obbligazione pecuniaria discendente dalla citata norma e non ricollegabile ad un rapporto di pubblico impiego con essa committente. (V 1857/85, mass n 439778).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1676, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)