Sez. L, Sentenza n. 1857 del 06/03/1985 (Rv. 439778 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE - DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE - NATURA DELL'OBBLIGO DEL COMMITTENTE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE - DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE - NATURA DELL'OBBLIGO DEL COMMITTENTE.*
Dall'art. 1676 cod. civ., che attribuisce ai dipendenti dello appaltatore Azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto in conseguenza della prestazione di attività svolta per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, deriva una solidarietà passiva fra appaltatore e committente ai sensi dell'art. 1292 cod. civ. in quanto entrambi sono tenuti alla stessa prestazione (pagamento delle retribuzioni dovute per le prestazioni eseguite nei confronti dello stesso datore di lavoro-appaltatore) per lo stesso titolo giuridico (rapporto di lavoro subordinato intercorrente con il detto datore di lavoro-appaltatore), pur non divenendo il committente parte del rapporto di lavoro. (V 3855/83, mass n 428778; (V 2211/69; (V 2216/68).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1676
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)