Sez. L, Sentenza n. 4897 del 14/05/1998 (Rv. 515472 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE | Controversia - Competenza del giudice del lavoro - Conseguenze - Amministrazione straordinaria dell' appaltatore - Attrazione nella competenza del Tribunale fallimentare (art. 6, legge 95/1979) anche della causa di lavoro - Esclusione - Fondamento Sulla "locatio operarum" e non sull'appalto - Responsabilità solidale tra appaltatore e committente - Configurabilità - Litisconsorzio necessario - Insussistenza.
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE
L'azione diretta che l'ausiliare dell'appaltatore ha, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., nei confronti del committente per il pagamento delle retribuzioni dovutegli dal datore di lavoro - appaltatore - nei limiti del corrispettivo spettantegli - è indipendente da quella che egli ha nei confronti di quest'ultimo, non litisconsorte necessario perché debitore solidale - per l'identità di titolo giuridico e di prestazione - dell'appaltatore, e pertanto non trasmigra al tribunale fallimentare, nel caso di amministrazione straordinaria di questi, ai sensi del D.L. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979 n. 26, la distinta, autonoma causa nei confronti del committente, instaurata dinanzi al Pretore, giudice del lavoro, fondata non sull'appalto, ma sulla "locatio operarum".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1676, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 6, Legge 03/04/1979 num. 95 art. 6, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)