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Sez. U, Sentenza n. 10131 del 28/11/1994 (Rv. 488875 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI | Legge n. 81 del 1993 - Nomina degli assessori da parte del Sindaco - Giudizi concernenti la legittimità della nomina - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Controversie in materia di operazioni elettorali, di conteggio e di attribuzione dei voti - Devoluzione alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1994-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488875-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI

Dopo l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993 n. 81 (recante norme sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) sono attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario - al quale sono devolute le controversie in materia di compatibilità e di eleggibilità a consigliere comunale nonché in materia di decadenza da detta carica - anche i giudizi concernenti la legittimità della nomina degli assessori da parte del sindaco, ove si alleghi il difetto, nelle persone nominate, dei requisiti inderogabilmente prescritti dalla legge o, comunque, la violazione di norme, parimenti inderogabili, che condizionano e limitano il potere di scelta e di nomina ora attribuito al sindaco, sia perché in questi ultimi giudizio sono coinvolte posizioni di diritto soggettivo perfetto, sia per una evidente esigenza di coerenza e di armonia del sistema del contenzioso elettorale, considerata l'identità, nei giudizi relativi ai consiglieri ed in quelli relativi agli assessori, non soltanto delle posizioni giuridiche dedotte, ma anche dell'oggetto dell'accertamento. Per contro restano, come per l'innanzi, devolute alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 2 della legge n. 1147 del 1966 e 6 della legge n. 1034 del 1971 le controversie in materia di operazioni elettorali di conteggio e di attribuzione dei voti, nonché le azioni popolari previste dall'art. 7 della legge n. 142 del 1990, che attengono alla tutela di posizioni di interesse legittimo.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 7, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 34, Legge 25/03/1993 num. 81 art. 16, Legge 25/03/1993 num. 81 art. 23, Legge 25/03/1993 num. 81 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)