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Sez. U, Sentenza n. 12828 del 18/12/1997 (Rv. 511030 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI | Ricorso di un consigliere comunale teso a far valere, nel provvedimento di nomina degli assessori, la violazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna - Giurisdizione del Giudice Amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511030-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI

Il ricorso con il quale un consigliere comunale non deduca o non denunci che gli assessori nominati versassero in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità all'incarico, e neppure prospetti una pretesa diretta e personale ad essere nominata - in quanto donna - al posto di uno di essi, bensì lamenti che il Sindaco, formando la Giunta, non abbia nominato neppure un assessore di sesso femminile, ed abbia perciò violato il principio delle pari opportunità fra uomo e donna, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto, con esso, il provvedimento sindacale di nomina viene impugnato non in quanto emesso in carenza di poteri, ma in quanto viziato da un esercizio illegittimo di quel potere, in quanto realizzato in spregio del criterio legale delle pari opportunità.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 25/03/1993 num. 81 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)