Sez. 2, Sentenza n. 2755 del 04/02/2011 (Rv. 616678 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notifica ex art. 140 cod. proc. civ. - Rifiuto di persona abilitata di ricevere il piego raccomandato - Mancata identificazione - Nullità della notifica - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Nella notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., in caso di rifiuto della persona abilitata al recapito di ricevere in consegna il piego raccomandato, non è richiesta dall'art. 8, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, la menzione sull'avviso di ricevimento del nome e cognome della persona che rifiuta e la sua qualità, essendo tenuto l'agente postale in tutte le ipotesi di mancata consegna dell'atto esclusivamente al deposito del medesimo presso l'ufficio postale e a notiziarne il destinatario mediante avviso a mezzo raccomandata. L'identificazione del soggetto e l'indicazione della sua qualità sono, infatti, necessarie soltanto nell'altra ipotesi regolata dall'art. 8, primo comma, riguardante il rifiuto da parte della persona abilitata di firmare l'avviso di ricevimento, pur avendo provveduto alla ricezione del piego.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)