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Sez. 3, Sentenza n. 7809 del 31/03/2010 (Rv. 612325 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Generalità e qualità del consegnatario della copia dell'atto - Indicazione nella relazione di notifica - Finalità - Soggetto diverso dal destinatario - Rifiuto di ricevere la copia - Necessità dell'indicazione delle sue generalità e qualità nella relata di notifica - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612325-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

L'indicazione nella relazione di notificazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, delle generalità e della qualità della persona cui la copia è consegnata, è richiesta dall'art. 148 cod. proc. civ. quale elemento necessario per verificare la sussistenza di quel rapporto familiare o professionale tra destinatario dell'atto e consegnatario sul quale l'art. 139 cod. proc. civ. pone l'affidamento che l'atto stesso sarà portato a conoscenza del primo. Tale esigenza, invece, non ricorre nella diversa ipotesi in cui il soggetto trovato sul posto rifiuti - sempre che non si tratti dello stesso destinatario - di ricevere la copia, configurandosi in tale ipotesi una situazione sostanzialmente conforme a quella della irreperibilità delle persone legittimate alla ricezione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)