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Sez. 5, Sentenza n. 7372 del 31/03/2011 (Rv. 617566 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Rendita catastale - Determinazione della base imponibile - Indicazione nella normativa catastale alle "unità immobiliari" - Significato - Riferimento alle sole opere murarie - Esclusione - Valutazione anche degli impianti fissi - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617566-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

In tema di classamento, il riferimento testuale contenuto nella normativa catastale (in particolare, nel combinato disposto degli artt. 1 e 10 del r.d. 13 aprile 1939, n. 652) alle "unità immobiliari", anziché agli "immobili", evidenzia l'intento del legislatore di assumere, quale base imponibile per la determinazione del reddito fondiario, non solo l'immobile in sé, ovverosia l'opera muraria, ma anche tutti quei beni - fra cui anche gli impianti fissi - i quali solo dal reciproco collegamento acquistano l'utilità e la capacità reddituale di cui sono ordinariamente privi. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha ritenuto andasse considerato, ai fini della determinazione del valore di un immobile - nella specie destinato a opificio -, anche un impianto fisso costituito da una gru a ponte).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/04/1939 num. 652 art. 1, Regio Decr. 13/04/1939 num. 652 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)