diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 16780 del 27/11/2002 (Rv. 558767 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Accertamento di maggior reddito ai fini IRPEG - Maggior ILOR dovuta - Deduzione ex art. 6 della legge n. 904 del 1977 - Modalità temporali.
Stato
decisa il 2002-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558767-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai sensi e nel vigore degli artt. 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 6 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, la maggior ILOR accertata in conseguenza della rettifica della dichiarazione dell'IRPEG deve essere dedotta dall'imponibile dell'IRPEG non in sede di accertamento, ma solo nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento o ha inizio la riscossione dei ruoli nei quali le imposte sono iscritte.

Riferimenti normativi: Legge 16/12/1977 num. 904 art. 6, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)