Sez. 5, Sentenza n. 12878 del 22/10/2001 (Rv. 549784 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Cedente o prestatore del servizio - Fattura - Emissione con ritardo superiore a quattro mesi - Cessionario o committente - Regolarizzazione dell'operazione imponibile - Omissione - Conseguenze - Indetraibilità dell'IVA - Esclusione - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
Il contribuente, che riceva in ritardo una fattura e non abbia provveduto alla regolarizzazione dell'operazione imponibile nei quattro mesi dal termine in cui la fattura stessa avrebbe dovuto essere emessa, incorre nelle relative sanzioni, ma non perde il diritto alla detrazione dell'IVA, purché, però, provveda ad annotare la fattura entro il termine previsto dalla legge, decorrente dal suo arrivo, ed a portarla in detrazione con la seconda dichiarazione utile.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)