Sez. 5, Sentenza n. 11208 del 16/05/2007 (Rv. 599459 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Cedente o prestatore del servizio - Fattura - Emissione con ritardo superiore a quattro mesi - Cessionario o committente - Regolarizzazione dell'operazione imponibile - Omissione - Conseguenze - Indetraibilità dell'IVA - Esclusione - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, alla luce degli artt. 21, 41 e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il contribuente che riceva in ritardo una fattura e non provveda alla regolarizzazione dell'operazione nei quattro mesi dal termine in cui la fattura stessa avrebbe dovuto essere emessa incorre soltanto nelle sanzioni specificamente contemplate per tale violazione, ma non perde il diritto alla detrazione dell'IVA, purché provveda ad annotare la fattura entro il termine previsto a partire dal suo arrivo, ed a portarla in detrazione con la prima dichiarazione utile, ovvero con la dichiarazione riepilogativa annuale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)