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Sez. 1, Sentenza n. 1212 del 04/02/1992 (Rv. 475577 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rivalsa - In genere | Cedente - Intempestiva fatturazione dell'operazione - Conseguente - Imposta versata allo Stato - Rivalsa sul cessionario - Diritto - Perdita - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475577-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rivalsa - In genere

In tema di IVA, l'intempestiva fatturazione dell'operazione non priva il cedente del diritto di rivalsa sul cessionario dell'imposta versata allo Stato, atteso che le norme che disciplinano l'emissione delle fatture e ne sanzionano la tardiva o irregolare emissione (artt. 21, 41, 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), non introducono deroghe al principio della rivalsa (art. 18, primo comma, d.P.R. cit.), né prevedono l'irripetibilità di quanto versato a titolo d'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)