Sez. U, Sentenza n. 3226 del 11/05/1983 (Rv. 428126 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - RIFORMA EX LEGGE N. 559 DEL 1966 - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONTROVERSIE RELATIVE AI RAPPORTI NON RISOLTI PRIMA DELLA PREDETTA RIFORMA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - RIFORMA EX LEGGE N. 559 DEL 1966 - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONTROVERSIE RELATIVE AI RAPPORTI NON RISOLTI PRIMA DELLA PREDETTA RIFORMA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La legge 13 luglio 1966 n. 559, sul nuovo ordinamento dell'istituto poligrafico dello stato, ha reso prevalenti, rispetto alle attività imprenditoriali cui è tuttora dedito, i servizi svolti dall'istituto medesimo nell'interesse delle amministrazioni statali, mediante strumenti sottratti alla disciplina del diritto privato. Tale riforma, pertanto, la quale ha trovato conferma nel distacco della Zecca dal ministero del tesoro e nella Costituzione di essa in Sezione dell'istituto poligrafico, a norma della legge 20 aprile 1978 n. 154, ha conferito all'istituto medesimo la natura di ente pubblico non economico, con la conseguenza che i rapporti di lavoro con i suoi dipendenti sono rapporti di pubblico impiego, devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Conf 5560/81, mass n 416283; (Conf 2123/80, mass n 405784).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 559, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 2, Legge 20/04/1978 num. 154
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)