Sez. U, Sentenza n. 5216 del 29/11/1989 (Rv. 464398 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - STAMPA - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - DIPENDENTI - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE N. 559 DEL 1966 MA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 266 DEL 1988 - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - STAMPA - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - DIPENDENTI - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE N. 559 DEL 1966 MA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 266 DEL 1988 - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'istituto poligrafico dello stato, che, per effetto della riforma di cui alla legge 13 luglio 1966 n. 559, ha assunto natura di ente pubblico non economico, integrano rapporti di pubblico impiego, con la conseguenza che le controversie relative a tali rapporti, ove questi non siano cessati prima di detta riforma, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo; tale giurisdizione non trova deroga con riguardo a detti rapporti, ove cessati dopo detta riforma ma prima della entrata in vigore della legge 11 luglio 1988 n. 266, atteso che all'art. 1, secondo comma, di tale legge, contenente la qualificazione dell'istituto poligrafico come ente pubblico economico, indipendentemente dal valore normativo, non può comunque riconoscersi efficacia retroattiva, in Mancanza di indicazioni in tal senso nonché di elementi Atti a fargli attribuire natura di norma interpretativa. (V 6342/83, mass n 431080; (V 4928/83, mass n 429820; (V 3234/83, mass n 428131; (V 3225/83, mass n 428126).*
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1966 num. 559, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 20/04/1978 num. 154, Legge 11/07/1988 num. 266 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)